Astra Energy - Attrezzature da lavoro

Il 24 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11/04/2011 che disciplina l’attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del DLgs 81/2008 – Testo Unico Sicurezza. Verifiche Industriali Srl, con Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2012 (G.U. n.297 del 21/12/2012) è stataiscritta nell’elenco dei soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di seguito elencate.

Matrice delle competenze (art.71 d.lgs. 81/2008)

Attrezzature di sollevamento Tipologia
Gruppo SP 
sollevamento persone
  • Piattaforme di lavoro elevabili
  • Ponti sospesi e relativi argani
  • Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
  • Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
  • Ascensori e montacarichi da cantiere
  • Scale aeree ad inclinazione variabile
Gruppo SC 
sollevamento cose-materiali
  • Apparecchi di sollevamento mobili e trasferibili 
    (autogru, gru su autocarro, gru a torre, etc.)
  • Apparecchi di sollevamento fissi 
    (gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera, gru portuali, etc.)
  • Carrelli semoventi a bracci telescopici
  • Idroestrattori a forza centrifuga
Attrezzature a pressione Tipologia
Gruppo GVR 
gas, vapore, riscaldamento
  • Generatori e recipienti di vapore e acqua surriscaldata
  • Impianti di riscaldamento > 116 Kw
  • Forni per le industrie chimiche
  • Insiemi

I Soggetti privati abilitati potranno operare: 
A) per conto del Soggetto Titolare della verifica (INAIL - ASL-ARPA) che potrà utilizzare solo il Soggetto Abilitato indicato dal Datore di Lavoro nella richiesta di verifica trasmessa al titolare della funzione. Tale Soggetto andrà scelto fra quelli abilitati e che si siano anche iscritti nell'elenco Regionale/Provinciale istituito da INAIL – ARPA/ASL per ciascuna area di competenza. 
B) su affidamento diretto da parte del Datore di Lavoro, qualora siano trascorsi inutilmente: 
- 60 giorni dalla richiesta di Prima Verifica fatta dal Datore di Lavoro all'INAIL
- 30 giorni dalla richiesta di Verifica Successiva fatta dal Datore di Lavoro all'ARPA/ASL

Messa in Servizio di una nuova attrezzatura

Il Datore di Lavoro deve darne immediata comunicazione all'INAIL al fine dell'inserimento dell'attrezzatura nella banca dati nazionale e per ottenere l’assegnazione della matricola. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della Prima delle Verifiche Periodiche (D.Lgs. 81/08 - Allegato VII) il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della verifica stessa, indicando il soggetto abilitato del quale intende avvalersi e il luogo ove è disponibile l'attrezzatura. Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di Prima Verifica Periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL, anche finalizzato ad ottenere la matricola; Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata, da parte del Datore di Lavoro o da tecnico competente da lui incaricato, la conformità della attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del DLgs. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

Obblighi posti a carico del Datore di Lavoro

  • Mettere a disposizione il personale occorrente (DM.11/04/11 All. II punto 5.3.1) sotto la vigilanza di un preposto.
  • Disponibilità dei mezzi necessari per l'esecuzione della verifica (piattaforme auto sollevanti, pesi per prova di carico, ecc).
  • Disponibilità della documentazione tecnica dell’attrezzatura nonché le denuncie (ex DM 12/9/59) o le comunicazioni di messa in servizio (ex DPR 459/96).
  • Comunicare all'INAIL e all’ARPA la cessazione di esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà e lo spostamento dell’attrezzatura.
  • Conservare i verbali di verifica per almeno 4 anni (art. 15 DM 12 settembre 1959).

Omesse verifiche

L'omessa verifica di legge è punita con sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008).


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